La Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra accertamento integrativo e accertamento parziale. Un contribuente, che svolgeva due diverse attività economiche, aveva ricevuto due distinti avvisi di accertamento per lo stesso anno. La Corte ha stabilito che il secondo avviso non era un atto 'integrativo' illegittimo, ma un secondo e autonomo 'accertamento parziale', pienamente valido. Questo perché si fondava su elementi diversi rispetto al primo, relativi all'altra attività commerciale. La sentenza sottolinea che l'Agenzia delle Entrate può emettere più accertamenti parziali per lo stesso periodo d'imposta, a condizione che si basino su fonti di conoscenza distinte e non sovrapponibili. Di conseguenza, il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto.
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