L'Amministrazione Finanziaria contestava a una Società di Capitali l'indebita deduzione di una minusvalenza derivante dalla liquidazione di una società in accomandita semplice di cui deteneva il 99,80%, qualificando l'operazione come dividend washing. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Società Contribuente, stabilendo che la disciplina di contrasto al dividend washing non si applica alle partecipazioni in società di persone. In virtù del principio di trasparenza, infatti, i redditi di queste ultime sono imputati direttamente ai soci e tassati in capo a essi, escludendo in radice il rischio di arbitraggio fiscale o doppia tassazione. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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