Il caso riguarda un lavoratore residente in Germania, dipendente di una società italiana, che ha chiesto il rimborso delle imposte trattenute in Italia per l'attività lavorativa svolta all'estero. L'Amministrazione Finanziaria aveva negato il rimborso, sostenendo che il rapporto di lavoro fosse unitario e prevalentemente italiano. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che per i non residenti la tassazione in Italia si applica solo sui giorni di lavoro effettivamente prestati sul territorio nazionale, in base al principio della presenza fisica. Inoltre, per evitare la doppia imposizione internazionale, non serve dimostrare il pagamento effettivo delle tasse all'estero, ma basta certificare la residenza fiscale straniera, che comporta l'assoggettamento potenziale alle imposte di quel Paese. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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