La Corte di Cassazione ha annullato una decisione che dichiarava l'improcedibilità di un appello. La Corte d'Appello aveva sanzionato un appellante per essersi costituito con copie cartacee dopo una notifica via PEC, senza depositare i file digitali originali. La Cassazione ha stabilito che tale omissione non determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, in ossequio al principio di strumentalità delle forme e di conservazione degli atti, soprattutto quando la controparte, avendo ricevuto l'originale digitale, è in grado di verificare la conformità dell'atto.
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