Una condomina impugna la sentenza del Giudice di pace che la condannava a pagare delle spese al condominio. Notifica un primo appello ma dimentica di iscriverlo a ruolo. Successivamente, notifica un secondo atto denominato "citazione in appello in riassunzione". Il Tribunale dichiara l'appello improcedibile, ritenendo errato l'uso della riassunzione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della proprietaria. I giudici chiariscono che, al di là del nome formale utilizzato, se il secondo atto contiene tutti gli elementi sostanziali di una nuova impugnazione ed è tempestivo, si configura una valida riproposizione dell'appello ai sensi dell'articolo 358 del codice di procedura civile. La sostanza dell'atto prevale sulla sua denominazione errata.
Continua »