Una società ha impugnato la revoca del contributo pubblico concessole dal Ministero, sostenendo che, nonostante l'uso di documentazione falsa per ottenere i fondi, gli obiettivi occupazionali e aziendali erano stati raggiunti. L'azienda invocava il principio di proporzionalità, ritenendo la restituzione totale una misura eccessiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la società non ha dimostrato di aver effettivamente sostenuto le spese per i macchinari né di aver aumentato il capitale sociale. La gravità degli artifici e raggiri utilizzati per simulare i requisiti fa decadere i presupposti stessi dell'agevolazione. Pertanto, la revoca del contributo pubblico è pienamente legittima e non può essere messa in discussione tentando di far rivalutare i fatti alla Suprema Corte.
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