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Videosorveglianza in condominio: la sicurezza privata non batte la privacy

La Corte di Cassazione affronta il tema della videosorveglianza in condominio installata da un privato. Due condomini avevano posizionato telecamere nella loro proprietà privata, ma con un angolo di ripresa che includeva le aree comuni. Il Condominio ha agito in giudizio per ottenerne la rimozione. La Cassazione ha stabilito che l’installazione è illegittima. La ripresa delle parti comuni da parte di un singolo condomino è permessa solo se strettamente limitata alla propria area di pertinenza. Un’estensione è ammissibile solo in presenza di un rischio concreto e provato, e deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità, bilanciando il diritto alla sicurezza con quello alla privacy degli altri residenti.

Riferimento:
Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9570 Anno 2026
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Pubblicato il 21 aprile 2026 in diritto condominiale, Giurisprudenza Civile

Videosorveglianza in condominio: la telecamera privata è lecita?

La sicurezza personale è una priorità, ma fino a che punto può spingersi il singolo per proteggere la propria abitazione? La questione diventa complessa quando si parla di videosorveglianza in condominio. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha tracciato una linea netta tra il diritto alla sicurezza del singolo e il diritto alla privacy di tutti gli altri condomini. Il caso analizzato chiarisce le regole per chi installa una telecamera privata che, anche solo parzialmente, riprende le aree comuni dell’edificio.

I fatti del caso: una telecamera di troppo

La vicenda nasce dalla decisione di due condomini di installare un impianto di videosorveglianza all’interno della loro proprietà privata. Il problema sorge perché l’angolo di ripresa delle telecamere non si limitava a inquadrare gli spazi di loro esclusiva pertinenza, ma si estendeva anche alle parti comuni, come il passaggio di fronte ai box auto. Il Condominio e altri residenti, sentendosi lesi nella loro privacy, hanno chiesto al giudice di ordinare la rimozione o, in alternativa, di riorientare le telecamere in modo che riprendessero solo le aree private dei proprietari. La richiesta del Condominio è stata accolta.

La differenza tra impianto condominiale e privato

La Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale. Un conto è l’impianto di videosorveglianza installato dal Condominio sulle parti comuni per la sicurezza di tutti. In questo caso, la legge (articolo 1122-ter del codice civile) prevede che l’installazione debba essere approvata dall’assemblea con una specifica maggioranza. Altro conto è l’impianto installato dal singolo condomino a sue spese. Questo impianto non necessita di approvazione assembleare, ma deve rispettare regole molto più stringenti dettate dalla normativa sulla privacy, come il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Il principio fondamentale: la telecamera privata non può filmare le aree comuni

La regola generale è semplice e chiara. L’utilizzo di un sistema di videosorveglianza installato da un privato deve avere un angolo di ripresa limitato ai soli spazi di sua esclusiva pertinenza. Questo significa che la telecamera può inquadrare la porta di casa, il proprio balcone o il proprio posto auto, ma non può estendersi a cortili, pianerottoli, scale o anditi comuni. La ripresa di queste aree, anche senza registrazione, costituisce un trattamento di dati personali degli altri condomini e una potenziale violazione della loro privacy.

L’eccezione alla regola sulla videosorveglianza in condominio

Esiste una deroga a questo divieto? La Corte ammette una possibilità, ma a condizioni molto severe. Il singolo condomino può estendere la ripresa alle aree comuni immediatamente vicine alla sua proprietà solo se dimostra l’esistenza di un rischio effettivo e concreto per la sua sicurezza. Non basta una generica paura. Serve una situazione di pericolo reale, da provare in giudizio. Inoltre, anche in questo caso, la ripresa deve essere necessaria e proporzionata, cioè non deve andare oltre quanto strettamente indispensabile per garantire la protezione.

Le motivazioni della Cassazione: la privacy prevale

La Corte ha rigettato il ricorso dei condomini proprietari delle telecamere. I giudici hanno spiegato che il diritto alla riservatezza degli altri residenti è preminente. Consentire a chiunque di filmare le aree comuni creerebbe un’ingerenza inaccettabile nella vita privata altrui. La sicurezza del singolo, pur essendo un interesse legittimo, deve essere bilanciata con i diritti e le libertà fondamentali di tutti gli altri. Poiché nel caso specifico non era stata provata una situazione di rischio concreto che giustificasse la ripresa delle aree comuni, la decisione di ordinare la rimozione o il riposizionamento delle telecamere è stata confermata.

Le conclusioni: chi vince e cosa fare

L’esito della vicenda è chiaro: il Condominio vince la causa. I proprietari delle telecamere perdono e vengono condannati a rimborsare le spese legali. La lezione pratica è che chi installa un sistema di videosorveglianza privato deve prestare la massima attenzione all’angolo di ripresa. La soluzione più sicura è limitare sempre e comunque l’inquadratura alle proprie pertinenze esclusive. In caso contrario, il rischio di dover rimuovere l’impianto e affrontare una causa legale è molto alto.

Posso installare una telecamera che inquadra solo la mia porta di casa?
Sì, è lecito installare una telecamera il cui angolo di ripresa sia strettamente limitato alla propria porta d’ingresso o alle proprie pertinenze esclusive, senza inquadrare il pianerottolo comune o le porte dei vicini.

Cosa succede se la mia telecamera riprende anche una piccola porzione di area comune?
Anche una ripresa parziale di aree comuni è considerata illegittima. La regola generale è che l’inquadratura deve escludere ogni spazio condiviso, a meno che non si possa dimostrare in giudizio un rischio concreto e attuale che renda necessaria e proporzionata tale ripresa.

Devo chiedere il permesso all’assemblea di condominio per installare la mia telecamera privata?
No, per una telecamera installata a protezione della propria proprietà privata non è necessaria un’autorizzazione dell’assemblea. Tuttavia, è obbligatorio rispettare rigorosamente la normativa sulla privacy e limitare l’inquadratura alle sole aree di pertinenza esclusiva.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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