Un gruppo di dipendenti ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro, una compagnia aerea, per il non corretto calcolo della retribuzione. Un accordo sindacale garantiva loro una retribuzione non inferiore al 93% di quella precedentemente percepita, calcolata su una specifica "retribuzione parametro". L'azienda non aveva incluso un'indennità di trasporto in tale parametro. La Corte di Cassazione ha confermato le sentenze dei gradi inferiori a favore dei lavoratori, respingendo il ricorso dell'azienda. La Corte ha chiarito che l'interpretazione della domanda iniziale dei lavoratori e la valutazione della mancata contestazione di fatti specifici da parte dell'azienda rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
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