La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3/2025, si è pronunciata su un caso di accertamento fiscale per IRPEF e IVA. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato un maggior reddito basato su movimenti bancari non giustificati. La Corte ha chiarito due punti fondamentali: primo, il contraddittorio preventivo si considera rispettato se le parti si sono incontrate e hanno scambiato documenti, anche senza un verbale formale di chiusura delle operazioni, specialmente in assenza di accessi diretti presso il contribuente. Secondo, il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) non si applica in modo automatico nel processo tributario. L'atto di accertamento stesso rappresenta una contestazione delle posizioni del contribuente, pertanto il giudice non può basare la sua decisione unicamente sulla mancata replica specifica del Fisco a una consulenza di parte. Di conseguenza, il ricorso del contribuente è stato respinto e quello dell'Agenzia accolto, con rinvio della causa al giudice di secondo grado.
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