La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un lavoratore che chiedeva il riconoscimento di un rapporto di fatto con il Ministero. La Corte ha confermato la decisione di merito, la quale aveva stabilito che la prestazione lavorativa intercorreva direttamente e personalmente con i Giudici di Pace, che provvedevano anche al pagamento, e non con l'amministrazione ministeriale. Il ricorso è stato respinto per motivi procedurali, tra cui la mancata specificità e il tentativo di ottenere un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità.
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