Una società estera, operante in Italia tramite rappresentante fiscale, ha chiesto il rimborso del credito IVA maturato nel 2007. Per ottenere le somme, l'Amministrazione Finanziaria ha preteso la presentazione di garanzie fideiussorie. La società ha successivamente richiesto il rimborso costi fideiussione IVA sostenuti, ma l'ufficio ha opposto il silenzio rifiuto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, stabilendo che il diritto al rimborso delle spese di garanzia spetta anche in assenza di un accertamento fiscale illegittimo, per garantire il principio europeo di neutralità dell'imposta. Inoltre, la Corte ha chiarito che a tale richiesta non si applica il termine di decadenza biennale previsto per i tributi, trattandosi di somme a titolo indennitario. La società ottiene così il pieno rimborso dei costi sostenuti.
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