La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29555/2024, ha chiarito l'applicazione del principio di competenza fiscale in caso di ricavi contestati. Una società di costruzioni aveva stornato dei ricavi relativi a fatture contestate da un cliente nello stesso anno di emissione. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto l'operazione illegittima, applicando la normativa IVA sulle note di credito. La Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che per le imposte dirette (Ires e Irap) non si applica la disciplina IVA, ma il principio di competenza (art. 109 TUIR). Se un ricavo diventa incerto nell'esistenza o nell'ammontare a causa di una contestazione, è corretto rilevarne la riduzione nello stesso esercizio, senza dover attendere l'esito di una causa.
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