Un contribuente impugnava una comunicazione di iscrizione ipotecaria, contestando la notifica di due cartelle di pagamento sottostanti. La Commissione Tributaria Regionale gli dava ragione, annullando l'atto perché l'Agente della riscossione non aveva prodotto in giudizio la copia integrale delle cartelle. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale sulla notifica cartella pagamento: quando la contestazione riguarda solo la mancata ricezione dell'atto, per l'Agente della riscossione è sufficiente produrre la prova dell'avvenuta spedizione e consegna (come l'avviso di ricevimento), senza necessità di depositare anche la copia della cartella stessa.
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