Una società di abbigliamento riceveva un avviso di accertamento dall'Agenzia delle Entrate, che riqualificava la cessione di un ramo d'azienda in vendita di singoli beni, richiedendo maggiori imposte. Dopo alterne vicende nei gradi di merito favorevoli alla contribuente, la causa giungeva in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la società presentava istanza di definizione agevolata ai sensi del decreto fiscale del 2018, provvedendo al relativo pagamento. L'amministrazione finanziaria confermava la regolarità della domanda. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, confermando l'efficacia della definizione agevolata per chiudere definitivamente i contenziosi pendenti con il fisco.
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