La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per coltivazione di sostanze stupefacenti. La richiesta di riconoscere il fatto di lieve entità è stata respinta, poiché la Corte ha ritenuto che l'ingente quantitativo di principio attivo (oltre 45 grammi, per più di 1800 dosi), il numero di piante (107) e l'organizzazione dell'attività (pompe, fertilizzanti, piante a diverso stadio di crescita) fossero elementi oggettivi sufficienti a escludere la minore gravità del reato, confermando la decisione dei giudici di merito.
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