L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un contribuente il mancato versamento dell'imposta di bollo per la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, eseguita insieme alla vendita di un immobile ereditato. Il contribuente riteneva che la trascrizione beneficiasse dell'esenzione fiscale prevista per i trasferimenti immobiliari. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo che l'accettazione tacita di eredità costituisce un atto autonomo rispetto alla successiva compravendita. Di conseguenza, la relativa trascrizione nei registri immobiliari garantisce la continuità della catena di proprietà e non rientra nel regime esonerativo dell'atto principale. Trattandosi di una formalità distinta e indipendente, la nota di trascrizione è sempre soggetta all'imposta di bollo in misura fissa, confermando il debito del contribuente.
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