L'Acquirente stipula un preliminare per un appartamento storico e, contemporaneamente, acquista una cucina su misura da un'Azienda di arredamento. Successivamente, la Soprintendenza nega l'autorizzazione per la planimetria richiesta, rendendo inutilizzabile la cucina. L'Acquirente chiede la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e presupposizione. La Corte di Cassazione respinge il ricorso. I giudici chiariscono che l'impossibilità sopravvenuta non è configurabile se l'evento (il diniego della Soprintendenza) era prevedibile dall'Acquirente, il quale conosceva la necessità di autorizzazioni. Inoltre, la presupposizione viene esclusa poiché il rischio amministrativo non era comune a entrambi i contraenti, non essendo stato comunicato all'Azienda di arredamento. L'Acquirente perde la causa e viene condannato a risarcire le spese legali e a pagare una sanzione per lite temeraria.
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