L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento verso una società basandosi sugli studi di settore, rilevando una grave incongruenza tra ricavi dichiarati e parametri statistici. Nonostante la società avesse disertato il contraddittorio obbligatorio, i giudici di appello avevano annullato l'atto accogliendo le giustificazioni della contribuente (zona disagiata, stagionalità) prive di riscontri oggettivi. La Cassazione ha cassato la sentenza, stabilendo che lo scostamento dai parametri, in assenza di prove contrarie fornite dal contribuente, costituisce un indizio grave e preciso sufficiente a fondare la pretesa tributaria.
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