La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società informatica coinvolta in un complesso sistema di frode carosello legato a operazioni intracomunitarie. L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la detrazione IVA a causa della natura soggettivamente inesistente delle transazioni. Nonostante la società avesse prodotto documentazione formale (fatture, DDT, lettere di vettura), i giudici hanno ritenuto che tali elementi fossero insufficienti a provare la buona fede, data la presenza di un broker che gestiva interamente i flussi e l'inconsistenza strutturale dei fornitori. La sentenza conferma che il diritto alla detrazione decade se il contribuente, pur adottando controlli formali, ignora indizi sostanziali di frode conoscibili con l'ordinaria diligenza.
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