Un Contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo e il relativo avviso di addebito per contributi previdenziali mai versati. Nel processo, il debitore ha contestato la copia della ricevuta postale di notifica depositata dall'Ente Previdenziale, affermando che non esisteva alcun originale. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione per genericità della contestazione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e ha respinto il ricorso del Contribuente. I giudici hanno chiarito che il disconoscimento copia fotostatica non può limitarsi a negare l'esistenza del documento originario. La parte deve spiegare in modo chiaro e specifico le differenze materiali, le aggiunte o le alterazioni rispetto all'originale. In assenza di prove o indizi concreti di falsità, il giudice può utilizzare liberamente la fotocopia per accertare la corretta notifica.
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