L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una società edile, contestando gravi irregolarità contabili nei libri inventari, nel registro beni ammortizzabili e nel conto cassa. Il Fisco ha applicato l'accertamento induttivo puro per rideterminare il reddito e il volume d'affari sulla base degli studi di settore. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'accertamento per presunta mancanza di valutazione sulla gravità dello scostamento dai parametri. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, precisando che in caso di contabilità complessivamente inattendibile non occorre provare la gravità dello scostamento, in quanto l'amministrazione può avvalersi di presunzioni supersemplici, trasferendo sul contribuente l'onere della prova contraria.
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