Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI contestando la natura edificabile di un fondo e gli importi richiesti. Il Comune, durante il giudizio di primo grado, ha ridotto le proprie pretese ammettendo errori di calcolo. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la debenza del tributo e addebitato tutte le spese al cittadino, nonostante il precedente diniego di concessione edilizia. La Corte di Cassazione ha stabilito che la edificabilità del terreno ICI sussiste se l'area è inserita negli strumenti urbanistici generali, a prescindere dal singolo diniego di permesso. I giudici hanno inoltre confermato che l'ente impositore può ridurre la pretesa in giudizio senza incorrere nel divieto di motivazione postuma. La Suprema Corte ha però cassato la condanna alle spese del primo grado, poiché il Comune non aveva presentato formale appello incidentale sul punto.
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