L'Amministrazione finanziaria ha contestato la **deducibilità delle spese di sponsorizzazione** sostenute da un'Azienda per associazioni sportive dilettantistiche, ritenendole sovrafatturate. La Commissione Tributaria Regionale aveva già riconosciuto la validità delle spese, basandosi su prove di effettivo pagamento e attività promozionale, e sull'esistenza di una presunzione legale. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che le spese di sponsorizzazione per attività sportive dilettantistiche, entro certi limiti, godono di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e inerenza, rendendole deducibili. L'Azienda ha vinto, e l'Amministrazione finanziaria è stata condannata alle spese legali.
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