Un autotrasportatore contestava l'estromissione da una cooperativa, chiedendo il riconoscimento del lavoro dipendente e la reintegrazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione delibera di esclusione socio era tardiva, poiché la notifica si considera conosciuta quando l'atto o l'avviso di giacenza giunge all'indirizzo del destinatario, soprattutto se il contenuto era già stato anticipato via PEC. La Cassazione ha inoltre escluso il lavoro subordinato, evidenziando che l'autotrasportatore operava con piena autonomia organizzativa ed economica, fatturando direttamente e gestendo il proprio rischio d'impresa. Di conseguenza, il lavoratore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento di seimila euro di spese legali oltre al raddoppio del contributo unificato.
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