Un candidato a un concorso pubblico perde l'opportunità di assunzione per una comunicazione inviata dall'ente via telegramma e, a suo dire, mai ricevuta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che, all'epoca dei fatti (2018), l'uso del telegramma per la comunicazione concorsi pubblici era legittimo non essendoci ancora l'obbligo di utilizzare la PEC. Inoltre, la Corte ha ribadito che per superare la presunzione di conoscenza non è sufficiente una generica contestazione, ma occorre una prova rigorosa dell'impossibilità di ricevere l'atto senza propria colpa.
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