Un dipendente pubblico ha impugnato un licenziamento oltre i termini, sostenendo che la madre convivente gli avesse nascosto la lettera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio della presunzione di conoscenza. Secondo la Corte, l'atto si considera conosciuto quando giunge all'indirizzo del destinatario. L'occultamento da parte di un familiare non costituisce un'impossibilità oggettiva e incolpevole di venire a conoscenza dell'atto, poiché rientra nella sfera di controllo del destinatario. La decadenza dall'impugnazione è stata quindi confermata.
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