La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di **esenzione revocatoria fallimentare** riguardante pagamenti effettuati da una compagnia aerea in Amministrazione Straordinaria a un gestore aeroportuale. La compagnia aerea aveva tentato di revocare questi pagamenti, sostenendo che non rientravano nelle esenzioni previste. La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici precedenti, stabilendo che i pagamenti, sia quelli successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 80/2008 (il cosiddetto 'prestito-ponte') sia quelli precedenti, erano legittimamente esenti da revocatoria. La norma speciale è stata interpretata come una deroga generale, volta a garantire la continuità aziendale e il servizio pubblico, senza richiedere un piano di risanamento attestato o una valutazione giudiziale sulla loro essenzialità. La compagnia aerea ha perso la causa e dovrà pagare le spese legali.
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