Una compagnia aerea in amministrazione straordinaria ha tentato di recuperare un pagamento di circa 32.000 euro fatto a un'agenzia di viaggi fornitrice, usando l'azione revocatoria. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un importante principio sull'esenzione da revocatoria fallimentare. Ha chiarito che una legge speciale (D.L. 80/2008), creata per sostenere la compagnia, rendeva intoccabili tutti i pagamenti effettuati in un determinato periodo, a prescindere dalla loro funzione. Questa norma speciale, dettata da esigenze di interesse pubblico per garantire il servizio di trasporto aereo, prevale sulle regole generali. Di conseguenza, il fornitore ha potuto legittimamente trattenere la somma ricevuta.
Continua »