La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per truffa contrattuale. Il ricorrente sosteneva l'avvenuta prescrizione del reato, ma la Corte ha confermato il principio secondo cui, in caso di truffa contrattuale, il termine di prescrizione decorre non dalla stipula del contratto, ma dal momento in cui si verifica il danno effettivo, che nel caso di specie coincideva con il protesto o il mancato pagamento dei titoli. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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