Il Contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2012 per imposte erariali degli anni dal 1989 al 1992, sostenendo l'avvenuta prescrizione del debito. La Corte di Cassazione ha chiarito i termini applicabili dopo la notifica di una cartella esattoriale non opposta. Per quanto riguarda la prescrizione dei crediti erariali, ossia le imposte statali, si applica il termine ordinario di dieci anni. Al contrario, per le sanzioni collegate alle imposte, opera il termine di prescrizione più breve di cinque anni. Di conseguenza, i giudici hanno parzialmente accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza con rinvio per un nuovo esame delle somme dovute.
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