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Prescrizione Buoni Postali Fruttiferi

5 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Prescrizione buoni postali fruttiferi: niente rimborso tardivo
Un Risparmiatore ha chiesto il rimborso di un buono postale fruttifero. L'Azienda si è opposta eccependo l'avvenuta prescrizione decennale del diritto. I giudici di merito avevano accolto la domanda del cliente, ritenendo che la mancata consegna del foglio informativo all'atto dell'acquisto avesse impedito la conoscenza della data di scadenza, bloccando così la decorrenza dei termini. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che in tema di prescrizione buoni postali fruttiferi la mancata consegna del foglio informativo non impedisce il corso del termine decennale. Le condizioni dei titoli sono infatti integrate dai decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza, l'ignoranza di fatto del risparmiatore non sospende il termine legale. La Suprema Corte ha così rigettato definitivamente la richiesta di rimborso del Risparmiatore.
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Prescrizione buoni postali fruttiferi: vince l’esatta scadenza
I Risparmiatori chiedono l'incasso di un buono postale fruttifero. L'Ente Poste rifiuta il pagamento eccependo l'avvenuta prescrizione. I giudici di merito danno ragione ai cittadini, calcolando il termine decennale dal primo gennaio dell'anno successivo alla scadenza del titolo. L'Ente Poste ricorre in Cassazione. La Corte Suprema accoglie il ricorso e ribalta l'esito del giudizio. I giudici chiariscono che la prescrizione buoni postali fruttiferi decorre dall'esatta data di scadenza stampata sul titolo e non dal primo gennaio successivo. L'unione arbitraria delle vecchie regole con le nuove norme non è consentita. La domanda di rimborso dei risparmiatori viene definitivamente respinta, con la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
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Prescrizione buoni postali fruttiferi: addio al rimborso
Un risparmiatore ha chiesto il rimborso di un buono postale sottoscritto nel 2001 e presentato all'incasso nel settembre 2018. La società emittente si è opposta eccependo la prescrizione buoni postali fruttiferi. Il Tribunale aveva inizialmente accolto le ragioni del cittadino, calcolando la decorrenza dal termine dell'anno solare. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione di dieci anni inizia a decorrere esattamente dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo e non dal primo gennaio dell'anno successivo. Inoltre, la mancata consegna del foglio informativo non blocca la decorrenza del termine, poiché le condizioni dei titoli sono stabilite dai decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il diritto al rimborso del capitale e degli interessi è stato quindi dichiarato estinto.
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Prescrizione buoni postali fruttiferi: valida anche senza foglio
Un risparmiatore ha richiesto il rimborso di due titoli per un valore totale di cinquemila euro. L'istituto emittente ha opposto l'estinzione del diritto per decorso del tempo. Il cittadino ha sostenuto che il termine non dovesse decorrere a causa della mancata consegna del foglio informativo al momento dell'acquisto. La Corte di Cassazione ha confermato la Prescrizione buoni postali fruttiferi, stabilendo che la mancata consegna del documento informativo rappresenta un semplice ostacolo di fatto. L'ignoranza sulle modalità di incasso non sospende né blocca il decorso del tempo stabilito dalla legge, in assenza di precise cause giuridiche di impedimento. Il ricorso del risparmiatore è stato quindi respinto.
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Prescrizione buoni postali fruttiferi: scontro sul fine anno
Due risparmiatrici hanno chiesto il rimborso di tre buoni postali fruttiferi della serie AA1 emessi nel gennaio 2001. Nel novembre 2017, l'ufficio postale ha rifiutato il pagamento, eccependo l'avvenuta prescrizione decennale. La Corte d'Appello ha dato ragione alle risparmiatrici, ritenendo che la scadenza dei titoli coincidesse con la fine dell'anno solare di riferimento (dicembre 2007). La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ente emittente. I giudici hanno stabilito che la scadenza di sei anni si compie esattamente nell'anniversario dell'emissione (gennaio 2007) e non a fine anno. Di conseguenza, la prescrizione buoni postali fruttiferi decennale era già maturata a gennaio 2017, rendendo tardiva la richiesta di rimborso presentata a novembre dello stesso anno.
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