Una risparmiatrice ha richiesto il rimborso di due buoni postali fruttiferi scaduti il 21 marzo 2005. L'emittente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto, sostenendo che il termine decennale decorresse dalla scadenza dei titoli (marzo 2015), rendendo tardiva la richiesta di rimborso inviata a settembre 2015. Il Tribunale aveva invece ritenuto tempestiva la richiesta, applicando una combinazione tra vecchia e nuova disciplina. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'emittente, stabilendo che non è consentito unire regole di epoche diverse. La prescrizione dei buoni postali decorre interamente secondo la nuova normativa dal giorno di scadenza del titolo. Di conseguenza, il diritto al rimborso si è estinto prima dell'invio della diffida, determinando la vittoria dell'emittente.
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