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art. 8 d.m. 19 dicembre 2000

5 provvedimenti

Prescrizione buoni postali fruttiferi: vince l’esatta scadenza
I Risparmiatori chiedono l'incasso di un buono postale fruttifero. L'Ente Poste rifiuta il pagamento eccependo l'avvenuta prescrizione. I giudici di merito danno ragione ai cittadini, calcolando il termine decennale dal primo gennaio dell'anno successivo alla scadenza del titolo. L'Ente Poste ricorre in Cassazione. La Corte Suprema accoglie il ricorso e ribalta l'esito del giudizio. I giudici chiariscono che la prescrizione buoni postali fruttiferi decorre dall'esatta data di scadenza stampata sul titolo e non dal primo gennaio successivo. L'unione arbitraria delle vecchie regole con le nuove norme non è consentita. La domanda di rimborso dei risparmiatori viene definitivamente respinta, con la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
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Prescrizione buoni postali fruttiferi: addio al rimborso
Un risparmiatore ha chiesto il rimborso di un buono postale sottoscritto nel 2001 e presentato all'incasso nel settembre 2018. La società emittente si è opposta eccependo la prescrizione buoni postali fruttiferi. Il Tribunale aveva inizialmente accolto le ragioni del cittadino, calcolando la decorrenza dal termine dell'anno solare. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la prescrizione di dieci anni inizia a decorrere esattamente dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo e non dal primo gennaio dell'anno successivo. Inoltre, la mancata consegna del foglio informativo non blocca la decorrenza del termine, poiché le condizioni dei titoli sono stabilite dai decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il diritto al rimborso del capitale e degli interessi è stato quindi dichiarato estinto.
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Prescrizione dei buoni postali: risparmi persi per pochi mesi
Una risparmiatrice ha richiesto il rimborso di due buoni postali fruttiferi scaduti il 21 marzo 2005. L'emittente ha eccepito l'avvenuta prescrizione del diritto, sostenendo che il termine decennale decorresse dalla scadenza dei titoli (marzo 2015), rendendo tardiva la richiesta di rimborso inviata a settembre 2015. Il Tribunale aveva invece ritenuto tempestiva la richiesta, applicando una combinazione tra vecchia e nuova disciplina. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'emittente, stabilendo che non è consentito unire regole di epoche diverse. La prescrizione dei buoni postali decorre interamente secondo la nuova normativa dal giorno di scadenza del titolo. Di conseguenza, il diritto al rimborso si è estinto prima dell'invio della diffida, determinando la vittoria dell'emittente.
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Buoni postali fruttiferi: calcolo della prescrizione
La controversia riguarda il rimborso di alcuni buoni postali fruttiferi sottoscritti nel 2001. L'ente finanziario ha negato il pagamento eccependo la prescrizione decennale, sostenendo che il termine decorresse esattamente sei anni dopo l'emissione. I risparmiatori hanno invece contestato tale calcolo, ritenendo che il diritto al rimborso sorga solo al termine dell'anno solare di scadenza. La Corte di Cassazione, data la novità e la rilevanza della questione, ha deciso di rimettere la causa alla sezione ordinaria per una discussione in pubblica udienza, evidenziando la necessità di chiarire i criteri di calcolo per i buoni postali fruttiferi.
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Eccezione di prescrizione: quando è troppo tardi?
La Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che l'eccezione di prescrizione, sollevata tardivamente da un istituto emittente contro un risparmiatore che chiedeva il rimborso di buoni fruttiferi, è inefficace. Essendo un'eccezione in senso stretto, deve essere presentata nei termini processuali perentori del primo grado di giudizio. La tardività comporta la decadenza dal diritto di opporla, con conseguente obbligo di rimborso a carico dell'istituto.
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