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Presa Visione

10 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Annotazione formale nel fascicolo che prova l'avvenuta conoscenza di un atto da parte dell'ufficio o del soggetto interessato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo della Procura
La Procura della Repubblica ha impugnato con forte ritardo il decreto di liquidazione della parcella spettante al difensore di un cittadino non abbiente. L'ufficio requirente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica del provvedimento. Il Tribunale ha tuttavia accertato la presenza di un'annotazione di presa visione nel fascicolo risalente a quasi due anni prima, rigettando l'istanza. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso promosso dalla Procura per decadenza dei termini. Nel sistema del patrocinio a spese dello Stato, la piena conoscibilità dell'atto fa scattare i termini perentori di impugnazione, rendendo irrilevanti eventuali disservizi organizzativi interni dell'ufficio pubblico.
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Opposizione liquidazione compenso: tardivo il ricorso del PM
La Procura della Repubblica ha presentato opposizione contro il decreto del Tribunale che liquidava il compenso al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio statale. Il Pubblico Ministero ha sostenuto di non aver mai ricevuto la formale notifica del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. L'organo requirente ha proposto ricorso in Cassazione deducendo vizi di notifica e problemi organizzativi interni. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione liquidazione compenso. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di visto nel fascicolo rende l'atto legalmente conoscibile. Il decorso del termine breve di trenta giorni e del termine lungo semestrale preclude qualsiasi contestazione tardiva del compenso liquidato.
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Patrocinio a spese dello Stato: vince il legale, PM fuori tempo
La Procura della Repubblica ha impugnato con estremo ritardo il decreto che liquidava il compenso al difensore per l'assistenza con patrocinio a spese dello Stato. L'ufficio pubblico lamentava la mancata notifica formale del provvedimento. Il Tribunale prima e la Corte di Cassazione poi hanno dichiarato l'opposizione inammissibile per decorrenza dei termini. Nel fascicolo risultava l'annotazione di presa visione da parte del pubblico ministero, elemento sufficiente a dimostrare la piena conoscibilità del provvedimento. Inoltre, l'impugnazione è stata depositata a distanza di quasi due anni, superando anche il termine semestrale generale di impugnazione. La Suprema Corte ha confermato il compenso riconosciuto all'avvocato, rigettando le difese della Procura.
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Patrocinio a spese dello Stato: vince il difensore sul ricorso PM
La Procura della Repubblica ha impugnato con estremo ritardo il decreto di liquidazione dell'onorario spettante a un difensore per l'istituto del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché presentata quasi due anni dopo la presa visione del fascicolo. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso del pubblico ministero. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di visione nel fascicolo rende pienamente conoscibile il provvedimento e fa decorrere il termine ordinario di trenta giorni. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che a qualsiasi provvedimento decisorio si applica in ogni caso il termine decadenziale semestrale dalla pubblicazione, rendendo irrilevanti eventuali disfunzioni o disorganizzazioni interne dell'ufficio requirente.
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Patrocinio a spese dello Stato: decreto valido e ricorso tardivo
La Procura della Repubblica ha impugnato con forte ritardo il decreto di liquidazione emesso in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'ufficio requirente sosteneva di non aver mai ricevuto la comunicazione formale del compenso. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione poiché il fascicolo riportava il visto per presa visione oltre un anno prima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura. I giudici hanno chiarito che il visto nel fascicolo garantisce piena conoscibilità dell'atto e che opera comunque il termine semestrale massimo di impugnazione. Di conseguenza, il difensore mantiene integralmente il diritto al compenso liquidato, mentre le difficoltà organizzative interne dell'ufficio pubblico non giustificano la tardività dell'azione.
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Patrocinio a spese dello Stato: stop a ricorsi tardivi
La Procura della Repubblica ha impugnato con forte ritardo il provvedimento giudiziale che liquidava il compenso al difensore nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per intervenuta decadenza dei termini. L'ufficio requirente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'assenza di comunicazioni telematiche o notifiche ufficiali di cancelleria. La Suprema Corte ha confermato la decisione di merito. L'annotazione di presa visione apposta nel fascicolo dimostra la piena conoscibilità dell'atto da parte dell'ufficio pubblico. Di conseguenza, l'impugnazione proposta oltre un anno dopo la presa visione viola sia il termine ordinario di trenta giorni sia il termine decadenziale semestrale.
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Patrocinio a spese dello Stato: stop all’opposizione tardiva del PM
Un tribunale ha liquidato il compenso a favore di un difensore per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero si è opposto al pagamento oltre un anno dopo, sostenendo di non aver ricevuto la formale notifica telematica o cartacea del provvedimento. Il Tribunale ha dichiarato tardiva l'opposizione, rilevando la presenza del visto per presa visione nel fascicolo storico già molti mesi prima. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso della Procura: la conoscibilità effettiva dell'atto fa decorrere i termini di decadenza e le difficoltà organizzative interne dell'ufficio pubblico non giustificano i ritardi processuali.
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Liquidazione compenso patrocinio a spese dello Stato: i termini
La Procura della Repubblica ha impugnato con estremo ritardo il decreto di liquidazione compenso patrocinio a spese dello Stato emesso a favore del difensore di una parte non abbiente. L'ufficio del Pubblico Ministero sosteneva di non aver mai ricevuto formale notifica del provvedimento. Il Tribunale ha respinto l'opposizione per tardività e la Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che l'annotazione di presa visione nel fascicolo rende l'atto pienamente conoscibile. Di conseguenza, il mancato rispetto sia del termine ordinario di trenta giorni sia del termine semestrale preclude qualsiasi contestazione tardiva del compenso.
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Patrocinio a spese dello Stato: il compenso resta valido
La Procura della Repubblica ha contestato il decreto che liquidava il compenso al difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato tardiva e inammissibile l'opposizione, poiché la Procura aveva apposto la formula 'a visto PM' sul fascicolo quasi due anni prima del ricorso. Il Pubblico Ministero ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo l'assenza di formale notifica telematica o cartacea. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito: la semplice annotazione sul fascicolo dimostra la piena conoscibilità del provvedimento. Inoltre, era ampiamente decorso il termine semestrale di impugnazione previsto per i provvedimenti decisori. Il difensore mantiene definitivamente il compenso liquidato.
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Patrocinio a spese dello Stato: no a contestazioni tardive
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero contro la liquidazione del compenso a favore del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto tardiva l'opposizione del PM, presentata oltre due anni dopo l'annotazione 'al visto PM' sul fascicolo. La Suprema Corte ha confermato che tale annotazione costituisce una forma di comunicazione equipollente, idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione. Di conseguenza, l'opposizione tardiva è inammissibile, avendo superato anche il termine semestrale lungo previsto dalla legge per i provvedimenti decisori non notificati.
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