La Procura della Repubblica ha impugnato con estremo ritardo il decreto che liquidava il compenso al difensore per l'assistenza con patrocinio a spese dello Stato. L'ufficio pubblico lamentava la mancata notifica formale del provvedimento. Il Tribunale prima e la Corte di Cassazione poi hanno dichiarato l'opposizione inammissibile per decorrenza dei termini. Nel fascicolo risultava l'annotazione di presa visione da parte del pubblico ministero, elemento sufficiente a dimostrare la piena conoscibilità del provvedimento. Inoltre, l'impugnazione è stata depositata a distanza di quasi due anni, superando anche il termine semestrale generale di impugnazione. La Suprema Corte ha confermato il compenso riconosciuto all'avvocato, rigettando le difese della Procura.
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