Una società e il suo socio impugnano due avvisi di accertamento. La società lamenta un vizio di notifica, poiché l'atto non è stato consegnato al legale rappresentante in carica nell'anno d'imposta oggetto di verifica. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, affermando che la notifica accertamento società è valida se effettuata presso la sede sociale e nelle mani del legale rappresentante 'pro tempore', ovvero quello in carica al momento della notifica stessa. Di conseguenza, il ricorso del socio, legato a quello della società, viene dichiarato inammissibile.
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