La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della corretta impugnazione di una sentenza di proscioglimento emessa dopo la costituzione delle parti ma prima dell'apertura formale del dibattimento. Nel caso in esame, un imputato per guida in stato di ebbrezza era stato dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto. La Corte d'Appello aveva erroneamente qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, ritenendo la sentenza inappellabile in quanto predibattimentale. Gli Ermellini, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite, hanno invece stabilito che, una volta verificate le formalità di costituzione delle parti, il provvedimento assume natura dibattimentale, rendendolo pienamente appellabile.
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