Il Tribunale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'Imputato per il reato di minaccia, escludendo l'aggravante dell'uso di un'arma, a seguito di remissione di querela. Il Pubblico Ministero proponeva appello, contestando l'esclusione dell'aggravante. La Corte d'Appello riteneva la sentenza non impugnabile poiché emessa prima del dibattimento, trasmettendo gli atti alla Cassazione. La Suprema Corte ha invece chiarito il principio sulla appellabilità della sentenza di proscioglimento: se la decisione interviene dopo la costituzione delle parti, anche se prima dell'apertura del dibattimento, non rientra nei casi di proscioglimento anticipato non impugnabile. Di conseguenza, la Cassazione ha qualificato l'atto come appello e ha restituito gli atti alla Corte d'Appello per il giudizio di merito.
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