Un ristoratore acquista un terreno, ma l'atto di vendita contiene una clausola che riserva al venditore e ai suoi successori ('aventi causa') un diritto di transito e sosta sull'area. Quando il venditore cede la sua proprietà residua a un vicino, sorge una disputa: si tratta di un favore personale, estinto con la prima vendita, o di una servitù reale che si trasferisce con l'immobile? La Cassazione chiarisce la distinzione tra servitù prediale e diritto personale. Stabilisce che la dicitura 'aventi causa' e la mancanza di un termine di scadenza provano la volontà di creare un peso permanente sul terreno del ristorante a vantaggio dell'altro. Di conseguenza, il diritto di passo e sosta è una servitù prediale che il vicino ha il diritto di esercitare.
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