La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32012/2024, ha stabilito che l'opposizione al decreto ingiuntivo per spese di esecuzione (ex art. 614 c.p.c.) non può essere utilizzata per contestare il diritto stesso a procedere all'esecuzione o la propria qualità di debitore. Tali contestazioni devono essere sollevate tempestivamente durante il processo esecutivo attraverso gli appositi rimedi (opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi), altrimenti si incorre in una preclusione. Nel caso di specie, il ricorso del debitore, che lamentava la sua estraneità all'obbligo, è stato dichiarato inammissibile proprio perché sollevato tardivamente e con lo strumento processuale errato.
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