Un procacciatore d'affari, imputato per truffa, ottiene la messa alla prova offrendo un risarcimento parziale. La Procura ricorre in Cassazione, evidenziando come l'imputato conduca una vita lussuosa (auto, immobili, società) incompatibile con i redditi dichiarati. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che la valutazione dell'adeguatezza della messa alla prova impone al giudice il dovere di indagare sulle reali capacità economiche dell'imputato, anche con poteri d'ufficio, per garantire che l'offerta risarcitoria sia il massimo sforzo possibile. L'ordinanza viene annullata con rinvio.
Continua »