Un passeggero, trovato senza biglietto, riceve una multa e la contesta, sostenendo che l'azienda di trasporto abbia applicato una sanzione sproporzionata e non prevista dalla legge, richiamando una vecchia normativa più favorevole. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, stabilendo che le aziende di trasporto, in qualità di gestori di un servizio pubblico, hanno il potere di definire autonomamente le penalità nelle proprie condizioni generali di trasporto. La vecchia legge non è più applicabile. La Corte ha quindi confermato la legittimità della sanzione passeggero senza biglietto applicata dall'azienda.
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