La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di ricongiunzione contributi da un precedente impiego statale, la contribuzione trasferita non deve essere maggiorata degli interessi. La Corte ha chiarito che la normativa speciale (d.P.R. 1092/1973), che prevede la costituzione di una posizione assicurativa senza interessi, prevale sulla legge generale in materia di ricongiunzione (L. 29/1979). La decisione riguarda il caso di un ex pilota militare che, passato al settore privato, aveva chiesto la ricongiunzione dei contributi nel Fondo Volo.
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