Un Lavoratore ha ricevuto stock options dalla sua Azienda, vendendole nel 2006 e realizzando una plusvalenza. L'Azienda ha applicato l'IRPEF ordinaria, ma il Lavoratore ha chiesto il rimborso, sostenendo l'applicabilità di un regime di tassazione stock options agevolato con imposta sostitutiva. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente la sua domanda. L'Agenzia delle Entrate ha presentato appello, ma la Corte di Cassazione ha dichiarato l'appello inammissibile per un vizio procedurale: la mancata produzione della ricevuta di spedizione dell'atto con attestazione meccanografica. Di conseguenza, la sentenza di primo grado, favorevole al Lavoratore, è passata in giudicato.
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