Un Contribuente ha venduto un terreno per la costruzione di un distributore di carburante. L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per una presunta Plusvalenza terreni edificabili, ritenendo il terreno tassabile. Il Contribuente ha contestato, sostenendo che l'area non era edificabile per quel tipo specifico di costruzione. La Corte di Cassazione, con una precedente ordinanza di rinvio, aveva già stabilito che la tassazione della plusvalenza si applica a qualsiasi terreno con potenziale edificatorio per attività umane, indipendentemente dalla destinazione specifica (residenziale o meno). La sentenza attuale ha confermato questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso del Contribuente e condannandolo al pagamento delle spese.
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