Una proprietaria rivendicava la comproprietà di un portico basandosi sulla dicitura 'portico comune' presente sulla planimetria allegata al suo contratto di acquisto. Un vicino, che aveva acquistato la sua porzione successivamente, aveva installato una staccionata impedendone l'uso. La Corte di Cassazione ha dato torto alla proprietaria. Ha stabilito un principio cruciale: la planimetria allegata al contratto ha valore legale per identificare il bene solo se il testo del contratto la richiama espressamente come parte integrante. In assenza di tale richiamo, prevale la descrizione testuale dell'atto, che in questo caso non menzionava la comproprietà del portico ma solo un diritto di passaggio. Di conseguenza, la richiesta di rimozione della staccionata è stata respinta.
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