Una società immobiliare ha contestato la validità di un'ipoteca iscritta da una banca, sostenendo che la registrazione copriva l'intero edificio, mentre il contratto di garanzia descriveva solo alcuni piani. Questa discrepanza, secondo la società, causava incertezza e rendeva nulla la garanzia. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che l'identificazione catastale dell'immobile, identica sia nel contratto che nella nota di iscrizione, è sufficiente a determinare l'oggetto della garanzia. La descrizione testuale e le planimetrie allegate non limitano l'ipoteca all'intero bene, a meno che non sia prevista una clausola esplicita. Di conseguenza, non sussiste alcuna invalidità dell'iscrizione ipotecaria.
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