Il Richiedente ha impugnato il rifiuto dell'assegno sociale, negato dall'Ente Previdenziale per mancanza di prove sul requisito reddituale. Nei primi gradi di giudizio, i giudici hanno ritenuto insufficiente l'autocertificazione presentata dal cittadino e tardivo il certificato dell'Agenzia delle Entrate depositato solo in appello. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del cittadino. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'autocertificazione dei redditi, sebbene non costituisca prova piena, rappresenta una valida pista probatoria. Tale indizio obbliga il giudice d'appello a esercitare i propri poteri d'ufficio per ammettere nuovi documenti indispensabili, come la certificazione fiscale, superando le rigide preclusioni temporali del processo ordinario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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