Un'associazione di proprietari e un consorziato hanno citato in giudizio un Consorzio di Bonifica per ottenere il riconoscimento del loro diritto di voto telematico nelle elezioni consortili, negato da delibere interne. Dopo un contrasto sulla giurisdizione nei gradi cautelari, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la controversia spetta al giudice ordinario. La Corte ha stabilito che la richiesta non mira all'annullamento di atti amministrativi, ma alla tutela del Diritto di elettorato attivo, che costituisce un diritto soggettivo perfetto. Di conseguenza, le contestazioni che riguardano l'effettivo esercizio del voto non rientrano nella competenza del giudice amministrativo, ma appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, quale custode naturale dei diritti politici e civili dei cittadini.
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