Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un detenuto, condannato all'ergastolo e sottoposto al regime speciale del 41-bis, il permesso di necessità per far visita alla sorella gravemente malata. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che le esigenze umanitarie dovessero prevalere sulla sua pericolosità sociale e che l'ordine pubblico potesse essere garantito da una scorta armata. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la concessione del permesso di necessità richiede un bilanciamento discrezionale tra motivi umanitari e sicurezza pubblica. Nel caso specifico, l'elevato rischio che il detenuto inviasse messaggi criptici al clan mafioso di appartenenza (rischio non evitabile con la sola scorta, utile solo a prevenire la fuga) rende legittimo il diniego del beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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