La Corte di Cassazione ha stabilito che la necessità di un detenuto di recarsi personalmente a ritirare una carta per prestazioni assistenziali non costituisce un "evento familiare di particolare gravità". Pertanto, tale esigenza non giustifica la concessione di un permesso di necessità ai sensi dell'art. 30 dell'Ordinamento Penitenziario. Il ricorso del detenuto è stato respinto poiché la norma si applica solo a situazioni eccezionali e anomale legate alla vita familiare, come un imminente pericolo di vita, e non a esigenze personali, per le quali l'amministrazione penitenziaria deve fornire assistenza.
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