Un insegnante di scacchi, condannato per atti sessuali su un allievo minorenne, ricorre contro la misura di sicurezza imposta. Sostiene che la sua pericolosità sociale sia stata valutata erroneamente, ignorando il suo percorso riabilitativo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la decisione dei giudici precedenti. La valutazione della pericolosità sociale è corretta perché basata sulla gravità dei fatti, sulla totale mancanza di empatia e di revisione critica del condannato, che attribuiva la colpa alla giovane vittima. Il percorso psicologico, ancora in corso, e il buon comportamento non sono sufficienti a escludere il rischio di recidiva.
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